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11_I_22

BGE 11 I 22

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Italiano CH
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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme seetion. Bundesgesetze. - Lois federales. Persönliche Handlungsfähigkeit. Capacit~ civile.

5. Sentenza 27 (ebbraio 1885 nella causa Bassi. Ai 2 gennaiü deI t 88ö il tribunale tutüriü deI circülü di Calanca nominava certü Giüvanni Bülognini a curatüre ed as- sistente della vedüva ed altrü Bülügnini a tutüre dei minürenne figlio (Pietro) di Gaspare Bassi di Cancü. Morto nel 1877 il Giüvanni Bolognini, ch~ sei anni prima aveva ottenuto, quale pro.curatüre dei fratelli Gaspare e Pietro fu Gaspare Bassi, de- genti da variü tempo. eün esso. lui a Mo.ntbeliard, la eonsegna di tutti gli atti e titoli risguardanti la süstanza paterna da lüro ereditata, il tribunale tutürio, a riehiesta della sovrastanza deI comune di Caneo, nominava sotto ai 29 settembre deHo stesso anno « neUa veste di tutore e curatore cumulativa- » mente pei suddetti fratelli Gaspare e Pietro Bassi, il signor » Giuseppe Mazzoni padre in Boddio. » Mancati püseia ai vivi anehe la vedova madre ed il frateno Gaspare, Pietro ßa~si, rimasto Cüsi unico legittimo erede della famiglia, in- earlCava l'avvocato Dr Curzio Curti a Bellinzona di raecogliere in patria ogni sua sostanza onde poterIa, previo. 10 svineolo dalla curatela deI Mazzoni, amministrare da se. SenüncM davanti al giudice cüneiliatore il Mazzoni dichiarö di nün voler rispündere aHa domanda libellaria formo.lata nell'anzi- detto. scüpü dal mandatariü deI Bassi, ehe eio.e rendesse i conti della euratela e consegnasse la süstanza da lui ammi- Persönliche Handlungsiähigkeit. N° S. nistrata, non riconoseendo altri, fuo.r ehe iI tribunale tutorio, in dirilto di ehiedergli eheechessia. L'avvoeato. Curti spiegö allüra la sua azione davanti al tribunale di distretto in Rove- redo, ma parimenti invano, perehe il Mazzoni, contestandone la giuridiea natura, so.llevo la declinatoria di foro e rieorse al Piccolo Consiglio dei Grigioni, affincM dicbiarasse doversi adire il foro. amministrativo., ovverosia il ripetuto tribunale tutorio della Calanca. « Considerando ehe la demissio.ne deI Mazzoni dalla tutela . » di Pietro Bassi, risp. la diehiarazione di quest'ultimo eome » in propria suo diritto, verte nel eontenzioso amministrativo )} e rientra in prima linea nella eümpetenza dell'autorita » tuto.ria, ehe a suo tempo. ha risoluto la messa sotto tutela, - » ehe pero in easo di rinuncia negativa di essa riman~ sempre » esperibile il ricorso aHa eommissione deI competente tri- )} bunale di distretto, - e ehe l'ulteriore petito della rieon- )} segna della sostanza di P. Bassi dipende dal deereto deI » merito e sfugge, cülle questioni a sapere se il Bassi sia » statü messü con ragio.ne Sütto tutela e se possegga ormai la » capacita di amministrare da se la pro.pria sostanza, alla » cognizione deI Piccülo. Co.nsigIiü, » quest'esso diehiarö il ricorso fo.ndato.. Donde il ricorso di diritto. pubblieo. al Tribunale federale, ehe il Pietro Bassi ha insinuato eon sua memo.ria deI 29 8et- tembre :1884, appüggiando.lü preeipuamente alle seguenti considerazioni : I. n Piccolo Consiglio dei Grigioni non e giudiee eostiLu- zionale neUa causa Bassi contro Mazzoni, pereM non compe- tante a decidere nelle eause eivili; il rimando davanti al tribunale tutorio di un maggiorenne eapaee viola parimenti il prineipio ehe nessuno puö essere sottratto al suo giudiee naturale, püiehe il solo giudice ordinario e co.stituzionale ehe deve deeidere in prima istanza di detta causa eiltribunale di distretto. II. 11 querelato deereto:eontiene una flagrante violazione della legge su la eapaeita civile, in quanta ehe mantiene sotto ~euratela un maggiorenne capaee e legalmente rappresentato; il

24 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. rinvio deI Bassi davanti l'autorita tntoria equivale difatti ad una rimessa sotto curatela, eppera ad una gravissima restri- zione della capacita civile deI maggiorenne, che la Iegge fede- rale deI 1881 eategoricamente proibisce, pereM quando ritorni in patria personalmente od a mezzo di curatore, il maggiorenne assente non e pia soggetto all'autorita tutoria.

111. Il deereto deI Piccolo Consiglio contiene in fine un di- niego di giustizia, pereM ommise di giudicare la questione quale era stata posta, se cioe l'azione spiegata dalBassi fosse di natura giuridica od amministrativa, occupandosi invece unicamente dell'aItra, non messa innanzi, della demissione deI curatore edel proprio diritto deI curatelato, Ia quale deI reslo, aHa stregna deI diritto comune edella Iegge grigione, avrebbe.dovuto manifestamente risolversi nel sens/) che l'as- sente Bassi ha acquistato Ia eapaCIta civiJe ed e divenuto in proprio diritto coI raggiungere la maggiore eta, senza ehe occorra una dichiarazione deI tribunale tutorio ne deI Piccolo Consiglio per stabilire questo fatto della maggiore eta e Ia conseguente capacita civile. Comunicato il gravame al Piccolo Consiglio ed al Mazzoni, rispose iI primo di non avere altre considerazioni da esporre a conforto deI suo decreto, ed il secondo che riteneva il gra- vame stesso eomme onninamente privo di fondamento e ne ehiedeva pertanto la reiezione, applicandosi in particolar modo a dimostrare :

a) Che il Pietro Bassi fu sottoposto a curatela quando gia era maggiorenne e per titolo d'incapacita ad amministrare da se Ia propria sostanzaJ non per quella di semplice assenza dal paese; b) ehe Ia domanda dello svincolo di lui dalla euratela avrebbe dovuto essere rivolta, in forza deI § 124 deI eod. civ. grig. e delJa stessa costituzione cantonale, al tribunale eirco- lare di tutela. non a quello di distretto, il quale non puö occuparsi di questioni deI contenzioso amministrativo. Premesso in linea di diritto il seguente ragionamento : Tutta l'argomentazione su cui riposa iI rieorso mette ca po in sostanza ad un unico supposto, di modo che 1a sua fon- Persönliche Handlungsftihigkeit. No 5. datezza dipende intieramente dall'attendibilita deno stesso. Assevera difatli il ricorrente che la tutela imposlagli dal tri- bunale tutorio deI eircolo di Calanca ebbe a solo motivo Ia circostanza della sua materiale assenza dal paese nativo, e quando eia fosse conforme al vero, starebbero anche Ie illa- zioni trattene in eonfronto della invocata legge federale 22 giugno 1881, non figurando Ia semplice assenza tra Ie eause per Ie quali le leggi, 0 risp. le autorita cantonali, pos- so no privare un cittadino della sua capacita civile. SenoneM gli atti della causa e particolarmente i verbali deI tribunale tutorio fanno invece chiara provadel contrario, mettendo essi in sodo ehe la nomina deI Mazzoni a tutore di Pietro Bassi procedette segnatamente dal fatto delI'avere i parenti e la sovrastanza comunale di Canco ritenuto quest'ul- timo ({ incapace di provvedere da se ai proprii interessi e » temuto di vederlo un giorno eadere nell'indigenza » (art. ä N° 1 della precitata legge federale). Non a torto dunque dichiarava il tu tore Mazzoni di ({ non » voler recedere dal suo offiCio se non in forza d'una risolu- }) zione delI' autorita ehe glielo aveva conferito, » attesocM l'officio medesimo non potesse ne possa riguardarsi eessato » per impero di legge» (§ 123 deI codice civile grigione), co me pretende il ricorrente, e per cio solo che il Bassi ha delegato altra persona a raceogliere la sua sostanza. E non a torto pure ha decretato il Piccolo Consiglio spettare il prima giudizio sulla cessazione 0 continuazione della tutela a quello stesso magistrato ehe l'aveva ordinata. Cadendo pero l'asserto relativo aHa violazione della legge federale sulla capacita eivile, cadono necessariamente anehe gli aeeessori gravami desunti da quella, ehe ritlettono Ia gua- rentia deI giudice eostituzionale e Ia denegata giustizia, ed il rieorso appare nel suo tutto come destituito di fondamento. Per cui il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso di Pietro Bassi e reietto pereM privo di fonda- mento.